Art. 32.
(Finanziamenti).

      1. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui all'articolo 15, riguardante la gestione del patrimonio forestale, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, di cui 400.000 euro da destinare agli interventi previsti dai commi 1 e 2 e 200.000 euro da destinare agli interventi previsti dal comma 3 del medesimo articolo 15.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 20, riguardante la salvaguardia dei pascoli montani, sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie relative alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni.
      3. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa Fondazione un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      4. All'Agenzia nazionale del turismo è attribuito, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo straordinario di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserire nei propri piani e

 

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programmi di attività, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.